Pergolato, gazebo e tettoia, i limiti

Per realizzare un pergolato, un gazebo o una tettoia è necessario munirsi del permesso di costruire o tali interventi rientrano nel campo dell’edilizia libera, senza alcun titolo abilitativo?

La domanda ricorre frequentemente nella mente dei proprietari di casa che intendono arricchire il proprio spazio abitativo con tali manufatti e… non certo per caso: la giurisprudenza amministrativa si è infatti espressa in numerose occasioni per fornire i necessari chiarimenti, non sempre con lo stesso orientamento.

Proviamo a fare un po' di chiarezza.

Il pergolato

Cominciamo dal pergolato, una struttura realizzata con l’obiettivo di creare un’ombreggiatura in giardini o terrazze. È costituito da un’impalcatura – di norma di sostegno di piatte rampicanti – costituita da due o più file di montanti verticali riuniti superiormente da elementi orizzontali posti ad un’altezza tale da permettere il passaggio delle persone. Si tratta pertanto, per sue caratteristiche costruttive, di una struttura aperta su almeno tre lati e nella parte superiore.

Per la sua natura, un pergolato è considerato a tutti gli effetti una pertinenza, ovvero un’opera edilizia che è legata da un rapporto di strumentalità e complementarietà rispetto alla costruzione principale, non utilizzabile autonomamente e di dimensioni modeste o, comunque, rapportate al carattere di accessorietà.  Come tale, normalmente non richiede alcun titolo abilitativo edilizio e, trattandosi di un manufatto di esigue dimensioni e precarietà, non altera in modo rilevante l’assetto del territorio.

Il gazebo

Di diversa considerazione è il gazebo, definibile come una struttura leggera, non aderente ad altro immobile, coperta nella parte superiore e aperta ai lati.

Il gazebo è realizzato con una struttura portante in materiale solido (di norma, ferro battuto, alluminio o legno strutturale), talvolta chiuso ai lati da tende facilmente rimovibili, utilizzabile sia come struttura temporanea che come struttura permanente al fine di garantire la migliore fruibilità degli spazi aperti, come quelli in giardini o terrazzi. Dinanzi a questa struttura, è necessario munirsi di un titolo abilitativo?

Per rispondere a questo quesito ci si può riferire alla sentenza n. 6193/2005 del Consiglio di Stato, secondo cui non è necessaria alcuna concessione edilizia solamente se l’opera consiste in una struttura precaria, facilmente rimovibile, non costituente trasformazione urbanistica del territorio.

Dunque, per qualificare o meno il gazebo come struttura richiedente un titolo abilitativo, bisognerà valutare se vi siano o meno caratteristiche in grado di determinare una trasformazione edilizia e urbanistica del territorio. Per esempio, la struttura portante non dovrà impattare in modo significativo sul territorio e lo spazio chiuso creato dal gazebo non può essere stabilmente configurato.

Ancora, l’opera deve essere necessariamente precaria, lasciando così intendere l’uso specifico e temporalmente limitato del bene.

Solamente a fronte di queste caratteristiche, la struttura non richiederà un titolo abilitativo.

La tettoia

Concludiamo infine con la tettoia, un elemento edilizio di copertura di uno spazio aperto sostenuto da una struttura discontinua, adibita ad usi accessori, o alla funzione protetta di spazi pertinenziali.

In linea di massima la tettoia può rientrare tra le opere di edilizia libera in quanto elemento di arredo delle aree pertinenziali degli edifici. Tuttavia, non è possibile affermare in assoluto che la tettoia richieda o meno il titolo edilizio: anche in questo caso bisognerà infatti valutare caso per caso, facendo attenzione affinché la tettoia non realizzi nuovo volume su un’area diversa e ulteriore rispetto a quella già occupata dal precedente edificio, ovvero sia realizzata in maniera tale da alterare la sagoma del manufatto principale.

Pertanto, citando la sentenza n. 7469/2021 del Consiglio di Stato, la tettoia costituirà nuova costruzione e richiederà un titolo abilitativo (permesso di costruire ed eventuale autorizzazione paesaggistica) se è per esempio installata nel terreno adiacente al fabbricato con vano fuori terra sottostante, provvisto di apertura.

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