Vincolo di protezione culturale: cos’è e come funziona

Vincolo di protezione culturale: cos’è e come funziona

Il vincolo di protezione culturale è un particolare vincolo apposto sui cd. Beni Culturali,  ossia, per limitarci ai beni di appartenenza privata, immobili che, riportando la definizione contenuta nel Codice dei beni culturali e del paesaggio, “presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante” oppure che “rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell’arte, della scienza, della tecnica, dell’industria e della cultura in genere” e che, in virtù della sussistenza di tale interesse, sono oggetto  di una specifica tutela da parte dello Stato che mira a garantirne la protezione e la conservazione.

Il Codice precisa che ove si tratti di “cose soggette a pubblicità immobiliare” il vincolo, o per essere più precisi, il provvedimento di dichiarazione dell’interesse culturale è trascritto, su richiesta del Soprintendente, nella Conservatoria dei registri immobiliari affinché abbia efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo del bene.

Nel nostro Paese la disciplina sui beni culturali e sugli immobili con vincolo di protezione è cambiata più volte nel corso degli anni, divenendo protagonista di un quadro normativo spesso caratterizzato da complessità, ma che nelle prossime righe cercheremo di sintetizzare nelle trame principali.

Vincoli diretti e indiretti

Per prima cosa, rileviamo come si possano riscontrare due diverse tipologie di vincolo: diretto e indiretto.

Il vincolo diretto (cd. tutela diretta) riguarda un bene al quale viene riconosciuta una rilevanza culturale ex art. 10 d.lgs. n. 42/2004 e consiste in una serie di obblighi e doveri a carico del proprietario (di conservazione, di restauro, di denuncia egli atti di disposizione, etc.)  Per vincolo indiretto si intende invece quella serie di prescrizioni limitative che vengono imposte a beni diversi (aree o edifici circostanti) da quello culturale oggetto di tutela e che si trovano in relazione spaziale con quest’ultimo, mirando a tutelarne i caratteri e il contesto e assicurando il mantenimento dell’integrità, della prospettiva, della luce, delle condizioni di ambiente e decoro.

La tutela indiretta pone dunque alcune limitazioni finalizzate a evitare che i comportamenti del proprietario di un bene vicino, anche se non necessariamente confinante, possano ledere un altro bene immobile meritevole di tutela: è questo il caso, piuttosto frequente, degli immobili che si trovano nelle vicinanze dei beni monumentali e che necessitano di particolare attenzione al fine di salvaguardare il contesto nel quale l’immobile “principale”, oggetto di tutela diretta, è situato.

La distinzione non è certo marginale: solamente gli immobili su cui ricade il vincolo diretto possono infatti fruire delle agevolazioni fiscali previste dalla legge ed accedere ai contributi statali per le spese di conservazione e restauro

La vendita

Non è evidentemente questa l’unica accortezza che il legislatore ha riposto nel disciplinare i beni sottoposti a vincoli di protezione culturale. In particolare, è stato previsto che tutti gli atti che trasferiscono, a qualsiasi titolo, oneroso o gratuito, la proprietà o la detenzione dei beni culturali, debbano obbligatoriamente essere denunciati alla Soprintendenza del luogo ove si trova il bene entro 30 giorni dalla data dell’atto oppure, in caso di successione a causa di morte, dall’accettazione di eredità o dalla presentazione della dichiarazione fiscale di successione. La mancata presentazione della denuncia nel termine previsto è sanzionata anche penalmente.

Quando il trasferimento del bene culturale avviene a titolo oneroso (per esempio: vendita, permuta, conferimento in società) la legge prevede il diritto di prelazione da parte dello Stato o, in subordine, della Regione, Provincia, o Comune territorialmente competente.

Non vi è prelazione, invece, quando il trasferimento avviene per successione, donazione, divisione, cessione di partecipazioni societarie, fusione, scissione, né in caso di costituzione di ipoteca. Dunque, la procedura che è sottostante la vendita di un bene di interesse culturale si svolge in due fasi. Nella prima si procede con la stipula di un contratto condizionato sospensivamente che va comunicato, per prassi ad opera del Notaio rogante, alla Soprintendenza competente. Da qui prende avvio la seconda fase per consentire all’Ente Pubblico di esercitare il diritto di acquisto in via di prelazione; la prelazione deve essere esercitata entro 60 giorni dalla data di ricezione della denuncia, e in questo periodo di tempo l’atto traslativo rimane privo di efficacia.

L’acquirente, dunque, acquisterà la proprietà del bene solo dopo i 60 giorni, se la prelazione non è stata esercitata. Fino a quel momento è anche vietato consegnare il bene, che deve rimanere in possesso del venditore. Se la denuncia viene eseguita dopo i 30 giorni previsti dalla legge, il termine per l’esercizio della prelazione si allunga a 180 giorni.

E nell’ipotesi di mutuo? In questo caso l’atto sarà evidentemente stipulato contestualmente alla compravendita, ma l’accredito del finanziamento avverrà solamente dopo che sono trascorsi i 60 giorni già citati.

La ristrutturazione

Per quanto riguarda invece opere e lavori di qualunque genere sui beni culturali, premesso che il principio cardine dell’impianto legislativo prevede che “i proprietari, possessori o detentori di beni appartenenti al patrimonio culturale sono tenuti a garantirne la conservazione”, ogni progetto che si intende eseguire deve essere preventivamente approvato e autorizzato dal Soprintendente.

Alla Soprintendenza va altresì comunicato anche il mutamento di destinazione d’uso dei beni medesimi, al fine di verificare che non siano adibiti ad usi incompatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione.

Naturalmente alle attività di valutazione ed approvazione dei progetti dei lavori, fa seguito necessariamente, nella fase esecutiva, l’azione di controllo e di verifica. Nel caso in cui il bene culturale subisca un danno a causa della violazione degli obblighi di protezione e di conservazione che sono stabiliti dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, allora il Ministero ordinerà al responsabile l’esecuzione a sue spese delle opere necessarie al ripristino. Nell’ipotesi in cui l’ordine non sia rispettato, il Ministero provvederà all’esecuzione d’ufficio a spesa dell’obbligato, con conseguente recupero delle somme.

Se infine la reintegrazione non è possibile, il responsabile sarà tenuto a corrispondere allo Stato una somma pari al controvalore della cosa perduta o alla diminuzione del suo valore. Nel caso in cui la determinazione della somma, a cura del Ministero, non dovesse essere accettata dall’obbligato, allora la stessa somma sarà determinata da una commissione di composizione mista (un membro dal Ministero, uno dall’obbligato e un terzo dal presidente del Tribunale).

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